Avvocato Domenico Esposito
 


L'AFFIDO CONDIVISO

 

L'affido del minore va disposto a entrambi i genitori, salvo che non vi siano ragioni per ritenere che l'affido condiviso possa creare danno al minore medesimo.

La legge stabilisce il principio secondo cui il figlio minorenne ha sempre diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche in caso di separazione degli stessi. Allo stesso modo ha diritto a ricevere cura, educazione ed istruzion eda entrambi, conservando rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun genitore.

La potestà genitoriale é esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse devono essere assunte di comune accordo tra i coniugi sempre tenendo conto della capacità, dell'inclinazione natuale e delle aspirazioni dei figli. Il giudice può però decidere che la potestà sia esercitata separatamente dai genitori sulle questioni di ordinaria amministrazione.

In caso di disaccordo tra i coniugi sule decisioni da adottare per i figli, se é pendente il procedimento di separazione dei coniugi é competente il giudice del procedimento in corso, mentre in caso di richiesta di modifica dei provvedimenti riguardo ai figli è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

Nei casi più gravi di inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

  1. ammonire il genitore inadempiente;
  2. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
  3. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
  4. condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della cassa ammende.

Il giudice può quindi adottare i provvedimenti relativi ai figli in maniera gradata privilegiando che l'affidamento sia esercitato congiuntamente da entrambi i coniugi in ordine a tutte le questioni attinenti ai figli. Se ciò é contrario all'interesse del minore, il giudice può decidere che l'amministrazione ordinaria sia esercitata separatamente (ma da ciascun genitore) e quella straordinaria (le questioni di maggiore interesse per i figli) da entrambi i genitori oppure può anche riservare l'esercizio della potestà ad uno solo dei coniugi.